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Agrigento, stop movida selvaggia a San Leone: chiusure anticipate e limitazioni

Carabinieri a San Leone

Una nuova ordinanza anti movida selvaggia è pronta a scattare dal prossimo 1 agosto ad Agrigento e riguarda il litorale di San Leone, Cannatello, Zingarello e Maddalusa. Il sindaco ha firmato un documento che regolamenta l’attività dei locali notturni: dall’1 al 31 agosto la chiusura dei locali è fissata, il venerdì, il sabato e i prefestivi, alle 3, mentre tutti gli altri giorni, compresa la domenica, bisognerà cessare ogni attività entro le 2.

Nessuna deroga per la notte di Ferragosto: chiusura dei locali entro le 3 in quanto prefestivo. Nell’ordinanza del sindaco è comunque specificato che, negli altri giorni in cui vige l’obbligo di chiudere alle 2, i gestori dei locali potranno chiedere una proroga di un’ora - ottenendo così l’autorizzazione a chiudere alle 3 - per “motivate esigenze”.

Per quanto riguarda le regole sul livello di emissione sonora degli impianti di diffusione audio, nell'ordinanza sta scritto che "in presenza di particolari condizioni ambientali o di distanze ravvicinate dei locali ad insediamenti abitativi e sentita l'AR.PA il responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione prescrive l'obbligo dell'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte, sia nei casi di ambienti al chiuso che di ambienti all'aperto. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 dB fino alle ore 22 e i 60 db dalle 22 in poi. In aree prevalentemente residenziali il limite è fissato a 55 dB fino 22 e a 45 dB dopo le 22. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di limitare il numero dei giorni, negare o revocare l'autorizzazione in presenza di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali”.

Per quanto riguarda i locali che effettuano intrattenimento musicale all’aperto: “il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e la domenica tale attività è consentita fino alle ore 23:30 con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 23. Il venerdì fino alle 00:30 con l'obbligo di ridurre congruamente il volume da mezzanotte. Il sabato e i prefestivi fino all’una della notte con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle 00:30 (nelle località non balneari si dovrà ridurre congruamente a partire da mezzanotte”. Il karaoke, invece, non potrà durare oltre la mezzanotte.

Sono anche previste sanzioni, così come recita l'ordinanza: "Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista nel relativo regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,13 (att. 10 comma 1 -legge 447/1995). E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione, è punito col pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,56 (art. 10 comma 2 - legge 447/1995). Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 516,45".

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