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«Revisione del Prg di Favara tardiva», lotto di terreno edificabile

Il Comune di Favara

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha dato ragione alla proprietaria di un lotto di terreno che si trova a Favara, nella zona posta nelle vicinanze della Masseria Micciché a sud della via Sambuca. I terreni, all’epoca dell’acquisto, ricadevano in zona C1. Ma con il nuovo piano regolatore generale, adottato con deliberazione del 26 febbraio 2015, in ragione dello sviluppo urbanistico della zona, era stato riclassificato da sotto-zona urbanistica C1 a B3 «tessuti urbani di margine in via di completamento» L’assessorato regionale al Territorio ed ambiente, tuttavia, in ragione del presunto sovradimensionamento dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Favara, ha approvato la revisione del Piano regolatore generale del Comune di Favara modificando la destinazione del terreno della signora da zona B3 a zona «verde agricolo».

La proprietaria del terreno, quindi, contestando il provvedimento di approvazione con modifiche del Prg del Comune di Favara, proposto ricorso con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò che hanno dedotto la tardività dell’approvazione del Prg di Favara per violazione del termine e l’illegittimità delle modifiche introdotte in sede di approvazione, trattandosi di vere e proprie scelte urbanistiche, che si pongono in violazione dei limiti previsti al potere di controllo in capo all’amministrazione regionale.

Il Cga, in accoglimento delle tesi degli avvocati ed in riforma della sentenza del Tar Palermo, ha affermato che il termine di 540 giorni, menzionato e dotato della caratteristica dell’assoluta perentorietà, risulta di gran lunga superato, considerato il momento della trasmissione degli atti (9 marzo 2016) sino alla data di approvazione del Prg (9 gennaio 2019), escluso il periodo necessario per la trasmissione delle integrazioni.

Con la stessa pronuncia, il Cga ha affermato che l’accoglimento del primo motivo di appello ed il conseguente annullamento del provvedimento gravato in primo grado comporta l’assorbimento delle altre censure.

Dunque la destinazione urbanistica del terreno in questione non subirà l’effetto delle modifiche introdotte dall’amministrazione regionale e manterrà la destinazione di sotto-zona B3 impressa in sede di adozione del piano regolatore generale.

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