Migranti, gli 11 cadaveri recuperati e sbarcati a Lampedusa, Di Leo: «Ci sono problemi di ordine normativo, umanitario e costituzionale sul soccorso in mare»
Il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo evidenzia in una nota «le plurime criticità di ordine normativo, umanitario e costituzionale sul soccorso in mare» in relazione all’ennesima tragedia dell’immigrazione che ha portato alla decisione amministrativa di trasferire 11 salme di migranti recuperate in mare nel porto di Lampedusa, con un trasbordo in corso da una nave di una Ong su motovedette della Capitaneria di Porto. «Alla nave Ong - osserva Di Leo - è stato dato, secondo quanto comunicato dalla polizia giudiziaria, come porto di sbarco quello di Genova. Alla Procura di Agrigento, per i fatti commessi in acque internazionali finirebbe in questo modo per essere attribuita la giurisdizione sul caso, in relazione alla destinazione delle salme recuperate in mare aperto, che in quanto vittime del reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina, realizzerebbero i presupposti per affermare giurisdizione e competenza sul caso». Il procuratore evidenzia tuttavia che «ogni accertamento sul caso medesimo tuttavia, dovrebbe attendere l’arrivo nel porto di Genova di tutte le persone informate (equipaggio, persone salvate ecc..), ed essere svolto ovviamente con delega a quella Autorità giudiziaria o alle forze di polizia. Allo stesso modo, la Procura di Genova, qualora volesse ritenere la propria competenza sul caso, dovrebbe svolgere gli accertamenti urgenti sulle salme sbarcate a Lampedusa, avviandoli dopo diversi giorni dal loro trasferimento a terra, e verosimile tumulazione». Di Leo sottolinea inoltre che «l'isola di Lampedusa non è attrezzata per la conservazione di un così alto numero di cadaveri. Anche in questo caso, pertanto, non si comprende la scelta operata di farli sbarcare a Lampedusa anziché, ad esempio a Porto Empedocle, dove l’attracco della nave eviterebbe un trasbordo in mare». «L'applicazione della legge penale, gli accertamenti previsti dal codice di procedura come obbligatori, la determinazione stessa della giurisdizione e della stessa competenza penale - conclude il Procuratore - non può, secondo Costituzione, essere rimessa a decisioni discrezionali dell’Autorità politico-amministrativa, ma soltanto alla legge stessa»