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Agrigento: dal Tar via libera al nuovo supermercato anche in assenza di pianificazione attuativa

Viale Cannatello, ad Agrigento

Il nuovo supermercato di viale Canatello, ad Agrigento, potrà essere realizzato. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

I fatti vengono descritti dai legali del proprietario di un terreno intenzionato a realizzare la struttura commerciale che ha presentato ricorso contro il Comune di Agrigento e lo ha vinto. Il signor G.V., proprietario di un terreno in viale Cannatello, ha presentato la richiesta di permesso a costruire al Comune di Agrigento. Obiettivo la realizzazione di un fabbricato destinato ad ospitare una media struttura commerciale.

Secondo la posizione del Comune di Agrigento, tuttavia, la richiesta di permesso di costruire non poteva essere accolta in quanto, l’area classificata come «D5 Direzionale e Terziario di espansione» doveva preventivamente essere sottoposta a pianificazione attuativa (cosiddetta prescrizione esecutiva). Pertanto, prima dell’adozione di uno strumento urbanistico di dettaglio, da parte dello stesso Comune, sull’area non sarebbe stato possibile realizzare alcun intervento in via diretta da parte del proprietario. Avverso il provvedimento di diniego, il sig. G.V., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha proposto ricorso al Tar Palermo deducendo l’illegittimità dell’operato del Comune di Agrigento. In particolare, Rubino e Airò hanno sostenuto che la mancata adozione della prescrizione esecutiva numero 3, prevista nel Prg approvato nel 2009, dovuta all’inerzia pluriennale del Comune di Agrigento, non poteva giustificare il provvedimento di diniego.

Inoltre, la difesa di G.V. ha esposto che ad oggi la zona risulta già sufficientemente urbanizzate e pertanto (ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 16/2016) anche in assenza di pianificazione attuativa, può essere rilasciato un permesso di costruire convenzionato.

Il Tar Palermo ha annullato il diniego adottato dal Comune di Agrigento affermando che è ben possibile, come sostenuto dal ricorrente, lo svolgimento dell’attività edificatoria tramite il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, atteso che il lotto di cui si discute, può comunque qualificarsi in termini di «area residua» di processi di edificazione e trasformazione all’interno di un ambito sottoposto dai piani urbanistici a pianificazione attuativa (di tipo pubblico), mai redatta e non più attuabile.

Il Tar ha anche condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente ed al pagamento delle spese di Ctu (consulente tecnico d'ufficio). Per effetto della sentenza del Tar Palermo, previa la verifiche di dettaglio del progetto, G.V. potrà ottenere il permesso di costruire richiesto.

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