La Regione ha rinunciato all’appello in una vicenda processuale che ha al centro immobili realizzati abusivamente in zona B della Valle dei Templi prima del 1985. La decisione, spiegano gli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, è arrivata dopo la pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dato ragione ai proprietari degli immobili. Il Tar Palermo, con sentenza breve, aveva annullato la sanzione paesaggistica comminata ai proprietari dell’immobile ricadente all’interno dalla zona B del decreto Gui-Mancini realizzato prima del 1985. In particolare gli avvocati Rubino e Airò, richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali del Tar Palermo, avevano sostenuto che l’appartamento in questione era stato realizzato prima del 1985 ovvero prima che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico.
L’amministrazione regionale aveva proposto appello innanzi al Cga sostenendo l’applicabilità della sanzione anche agli immobili realizzati in zona B della Valle dei Templi prima del 1985. In pendenza dell’appello, rispetto ad un giudizio analogo, il Cga, ritenuto pacifico che il vincolo paesaggistico in questione è entrato in vigore soltanto a partire dal 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla normativa regionale che esclude il pagamento della sanzione paesaggistica, nel caso in cui il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’immobile. La Consulta, con la recente pronuncia del marzo 2022, ha confermato la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica soltanto agli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico
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