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Il Tar: nessuna multa per le case abusive edificate prima del 1985

Non è dovuta la sanzione paesaggistica per gli immobili ricadenti nel perimetro della zona B della Valle dei Templi

Il Tar Palermo, con recentissime ordinanze cautelari, in accoglimento delle difese degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Rosario De Marco Capizzi, ha sospeso le sanzioni paesaggistiche comminate ai proprietari su degli immobili ricadenti all’interno dalla zona B della valle dei Templi del decreto Gui-Mancini. I coniugi G.V. ed E. M. D.S., sono proprietari di due immobili ad Agrigento nel viale Leonardo Sciascia, realizzati  in assenza di titolo edilizio nel 1981.  In relazione ai predetti immobili, scrivono i legali,  era  stata presenta domanda di condono edilizio,  ai sensi della L. 47/85 e della L.R. 37/85.
La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento aveva espresso parere favorevole per il rilascio del richiesto titolo in sanatoria - subordinandolo al pagamento della sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004. In ragione di ciò, nel mese di maggio 2021, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha comminato ai due coniugi la sanzione paesaggistica in misura superiore a 52.000 euro.
A questo punto, i coniugi G.V. ed E. M. D.S rivolgendosi agli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Rosario De Marco Capizzi, hanno promosso ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento, previa la sospensione cautelare, della grave sanzione in questione.  In particolare, i difensori dei proprietari dell’immobile, citando diversi precedenti del TAR Palermo, hanno sostenuto che l’appartamento in questione era stato realizzato prima del 1985 ovvero prima che la  zona B della valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico.
Frattanto, il CGA nel mese di giugno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla normativa regionale che esclude il pagamento della sanzione paesaggistica, nel caso in cui il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell'immobile.  In esito alla trattazione della domanda cautelare, il Tar Palermo ha accolto le domande cautelari  promosse dagli avvocati Rubino, Airo’ e De Marco Capizzi confermando i propri precedenti giurisprudenziali.  Il Tar, infatti, pur prendendo atto della questione legittimità costituzionale sollevata dal Cga con sentenza n. 532/2021, nel caso concreto, ha ritenuto di non discostarsi dai propri precedenti ed ha sospeso i provvedimenti sanzionatori impugnati fino alla trattazione del merito delle controversie.
Per effetto della predetta pronuncia cautelare, i proprietari dell’immobile, nella pendenza del giudizio, potranno ottenere il titolo in sanatoria senza dover pagare alcuna ulteriore sanzione o indennità.

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