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"Non idonea a conseguire l'abilitazione scientifica", prof agrigentina ricorre e il Tar condanna il Miur

Presenta la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, nel settore concorsuale Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media audiovisivi ma la professoressa, Angela Bellia, 51enne di Agrigento, apprende, dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati abilitati, di essere stata giudicata inidonea.

Dalla lettura del giudizio collegiale e dai singoli giudizi emergeva, però, una evidente contraddittorietà nell'operato della commissione. La professoressa Bellia, con il patrocinio dell'Avvocato Girolamo Rubino, ha deciso di impugnare davanti al Tar Lazio il giudizio di inidoneità e il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla donna.

La stessa Commissione Esaminatrice ha confermato, poi, di non attribuire alla donna l'abilitazione scientifica nazionale e la professoressa Bellia ha impugnato davanti al Tar Lazio il nuovo giudizio di non idoneità.

Il Tribunale amministrativo ha però ritenuto che l'esito di inidoneità si poneva in "insanabile contrasto con le premesse, rivelandosi illogico ed incongruente oltre che contraddittorio". Pertanto accoglieva il ricorso e ordinava al Miur di procedere al riesame del giudizio ad opera di una differente commissione, condannando il Ministero al pagamento delle spese giudiziali.

Ma la nuova Commissione ha deliberato ancora una volta di non attribuire alla candidata l'abilitazione scientifica nazionale e, quindi, ecco un nuovo ricorso giurisdizionale davanti al Tar Lazio, sempre con il patrocinio dell'Avvocato Girolamo Rubino.

La Terza Sezione ha ritenuto fondate entrambe le censure formulate dal legale, ha accolto anche il nuovo ricorso, annullando il provvedimento impugnato e condannando nuovamente il Ministero al pagamento delle spese giudiziali.

La professoressa, adesso, dovrà essere valutata nuovamente ad opera di una commissione del tutto diversa rispetto a quella che aveva in precedenza, mentre il Ministero dell'Istruzione dovrà pagare le spese anche del nuovo giudizio.

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