Il Comune di Agrigento condannato per mancata assistenza a un soggetto diversamente abile. L’invalido aveva chiesto, attraverso il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverato in un’apposita comunità alloggio, con retta a carico dell’ente. Il Centro di salute mentale di Agrigento, tenuto conto della grave patologia di cui il disabile è affetto e dei relativi problemi assistenziali, esprimeva il parere favorevole al suo inserimento all’interno di una struttura. Anche il servizio sociale di Agrigento accoglieva la richiesta avanzata dal soggetto, rilasciando un ulteriore parere positivo al ricovero in una comunità alloggio del territorio agrigentino. Con la stessa nota veniva peraltro chiarito che «Nel caso in oggetto, l’inserimento del disabile in una comunità alloggio appariva necessario al fine di garantire per lui un ambiente favorevole che risponde ai sui bisogni primari e attraverso cui promuovere lo sviluppo psico-sociale». Alla luce dei pareri espressi, tramite determinazione, veniva autorizzato il ricovero del paziente diversamente abile nella cooperativa sociale Humanitas et Salus. Tuttavia, il responsabile pro tempore dei servizi finanziari del Comune di Agrigento, che doveva apporre il visto di regolarità contabile, con una nota, esprimeva un parere non favorevole, sostenendo che il Comune non avesse la disponibilità finanziaria per sostenere l’impegno di spesa. A questo punto, vedendosi denegato il diritto all’assistenza sanitaria, il disabile in questione, attraverso il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugnava davanti al Tar di Palermo, la nota con la quale, il responsabile pro tempore dei servizi finanziari del Comune di Agrigento, aveva espresso il parere non favorevole di regolarità contabile. In particolare i legali del ricorrente sostenevano in giudizio che «L’inserimento dei disabili psichici nelle comunità alloggio si colloca all’interno dei cosiddetti Livelli essenziali di assistenza (Lea), e pertanto, le ragioni di natura economico-finanziaria, addotte per il diniego, per quanto rilevanti nel nostro ordinamento, non potrebbero in alcun modo giustificare una così grave lesione del diritto alla salute della persona». Aderendo a tale tesi, i giudici del Tar di Palermo hanno fatto proprio l’assunto, accogliendo il ricorso degli avvocati Rubino e Impiduglia, ritenendo nella motivazione che «Quando l’ente locale, accerta la sussistenza di esigenze terapeutiche indifferibili che rendono necessaria l’ammissione al servizio residenziale, non può opporre difficoltà finanziarie alla richiesta d’inserimento», e conseguentemente, per l’effetto dell’accoglimento, ha annullato il parere non favorevole emesso dal responsabile pro tempore dei servizi finanziari del Comune. In conseguenza della decisione assunta il Tar di Palermo ha altresì condannato il Comune di Agrigento al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accesso. (*GECA*)