Le signore B.A e B.R. sono proprietarie di un appezzamento di terreno (ove sorge un piccolo complesso edilizio) ubicato nel centro del Comune di Racalmuto. Con D.D.G. n. 102 del 31-07-2018 veniva approvata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Racalmuto. Il nuovo PRG riconfermava la destinazione del terreno in questione a Verde pubblico con reiterazione del vincolo espropriativo senza determinazione dell’indennizzo previsto dall’art. 39 DPR 327/2001. E ciò sebbene, nel corso dell’iter di adozione ed approvazione del nuovo PRG, le proprietarie del terreno in questione avessero presentato opposizione rispetto a tale qualificazione, chiedendo il cambio di destinazione del proprio terreno a verde agricolo di margine urbano oppure a verde privato, destinazioni, entrambe, previste dal nuovo PRG.
Pertanto le proprietarie del suddetto terreno proponevano, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Vincenzo Airò, un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana chiedendo l’annullamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Racalmuto, nella parte relativa alla classificazione assegnata al terreno di loro proprietà. In particolare, Rubino, Airò e Marino censuravano le motivazioni poste a conferma della destinazione a verde pubblico del terreno delle ricorrenti, contestando il sovradimensionamento del nuovo P.R.G. rispetto agli standard urbanistici previsti dal DM n.1444/1968, che ha così determinato quantità di aree per i servizi pubblici in ragione di un numero di abitanti che risulta essere maggiore del 50% circa, rispetto al numero degli stessi prevedibile nel futuro sulla base dell'effettivo andamento demografico. Rilevavano altresì l’evidente irragionevolezza delle previsioni di piano contestate, che non recavano alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni del sovradimensionamento e del considerevole superamento degli standard minimi di cui al citato d.m. n. 1444/1968, rendendo peraltro di fatto inattuabile lo stesso piano urbanistico.
Ebbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, organo competente a rendere il prescritto parere ai fini della decisione del ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha ritenuto fondate le censure rilevando come la scelta di pianificazione contestata dai ricorrenti discendesse da una carente ed irragionevole valutazione della situazione urbanistica effettivamente esistente nel territorio di Racalmuto, peraltro non sorretta da una congrua ponderazione degli interessi coinvolti che non rendeva apprezzabile una prevalente esigenza pubblica, tale da giustificare il sacrificio dei contrapposti interessi delle ricorrenti, vieppiù necessaria in conseguenza della reiterazione del vincolo apposto sul fondo di loro proprietà. Di conseguenza, il CGA ha concluso che la sovrabbondante quantificazione di aree da destinare a verde pubblico, rispetto agli standard minimi consentiti dal d.m. n. 1444/1968, non essendo sostenuta da specifiche motivazioni, risultasse così priva di ragionevolezza e dunque illegittima. Pertanto, in ossequio al parere reso dal CGA, il Presidente della Regione Siciliana ha accolto il ricorso straordinario in questione e per l’effetto ha annullato il nuovo PRG del Comune di Racalmuto nella parte relativa alla destinazione urbanistica impressa al terreno di proprietà delle ricorrenti.
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