Il Tar Sicilia ha annullato l’informativa antimafia emessa dalla prefettura di Agrigento con cui erano stati negati aiuti per l’emergenza Covid-19. Una donna di San Biagio Platani, nel 2021, avendone i requisiti, aveva richiesto al Comune di San Biagio Platani, la concessione degli aiuti assistenzialistici previsti dall’ordinanza del capo della Protezione civile del marzo 2020 in relazione alla situazione economica determinata dal coronavirus. Si è vista però negati i benefici in ragione di un’informativa antimafia resa dalla prefettura della città dei templi su richiesta del Comune di San Biagio Platani, in ragione dei legami familiari della richiedente con un soggetto condannato per associazione mafiosa. La destinataria dell’informativa si è così rivolta all’avvocato Girolamo Rubino per impugnare il provvedimento al competente Tribunale amministrativo regionale. Il legale, alla luce delle disposizioni normative di riferimento e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, ha rilevato che la natura prettamente assistenzialistica degli aiuti richiesti non avessero nulla a che fare con i contributi richiesti per l’esercizio di un’attività economica, la cui erogazione viceversa presuppone la verifica antimafia in capo al soggetto richiedente.
Pertanto, ha evidenziato che non fosse necessario alcun accertamento da parte della prefettura, dal momento che la richiedente non esercitava alcuna attività imprenditoriale e la richiesta di aiuto economico mirava esclusivamente a sostenere il nucleo familiare. Il Tar di Palermo, già in sede cautelare, condividendo le censure formulate afferenti la circostanza che la richiedente non fosse titolare di alcuna attività di impresa e alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal legale, ha accolto la domanda cautelare formulata e per l’effetto ha sospeso l’efficacia del provvedimento antimafia. Da ultimo, con sentenza del 7 giugno 2024, il Tar ha specificato che le informazioni antimafia interdittive attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa riguardano «specificatamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli operatori economici, atteso che non si rinviene invece nella normativa il riferimento all’adozione delle informative antimafia nei confronti della persona fisica, slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale». Conseguentemente, il Tar ha ritenuto che nel caso di specie la ricorrente è persona fisica non titolare di alcuna attività di impresa e, pertanto, ha accolto il ricorso proposto, annullando l’interdittiva della prefettura di Agrigento. A questo punto, la richiedente potrà godere dei benefici assistenziali richiesti.
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