Un comandante dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la stazione di Canicattì, in provincia di Agrigento, pur avendo diritto all’assegnazione a titolo gratuito dell’alloggio di servizio, si è visto costretto ad agire in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Santo Botta, per ottenere l’accertamento del danno subito in ragione del ritardo nell’assegnazione dell’alloggio fuori caserma allo stesso spettante, ottenuto solamente otto anni dopo dalla richiesta. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’’avvocatura distrettuale dello stato di Palermo , escludendo ogni forma di responsabilità imputabile per il ritardo nell’assegnazione dell’alloggio e insistendo, in ogni caso, per il rigetto del ricorso. I Giudici del T.A.R., ai quali il militare si era rivolto per ottenere il risarcimento del danno subito per il ritardo nella concessione dell’alloggio allo stesso spettante in forza dell’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Canicattì, hanno accolto le tesi difensive prospettate dalla difesa del militare, patrocinata dagli avvocati Girolamo Rubino e Santo Botta e, riconosciuto il dovere dell’Arma a garantire al ricorrente la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio, hanno condannato l’Arma dei Carabinieri a risarcire al militare il danno dallo stesso subito, parametrato ai costi da questi sopportati per il reperimento di una sistemazione abitativa alternativa, oltre a rimborsare allo stesso le spese del giudizio. In esecuzione della suddetta sentenza, dunque, l’Arma, entro 60 giorni, dovrà proporre al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali lo stesso ha alloggiato, a proprie spese, in altra abitazione. Decorso infruttuosamente tale termine o in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere dall’Arma l’ottemperanza della sentenza.