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Danno prescritto, assolta l’ex dirigente del consorzio universitario di Agrigento Matraxia

L'ingresso della Corte dei Conti

Olga Matraxia, nata ad Agrigento, di anni 70, ha svolto le funzioni di dirigente del Settore Affari Generali presso il Consorzio Universitario di Agrigento (CUPA).  Con atto di citazione notificato in data 4.5.2021, la Procura Regionale della Corte dei Conti le ha contestato  in solido con altri soggetti che rivestivano cariche dirigenziali all’interno del CUPA, asserite voci di danno erariale in relazione ai presunti addebiti commessi dal professor Mifsud durante gli anni della sua presidenza.

In particolar modo, la Procura ha lamentato un asserito danno erariale pari ad euro 131.861,91 e corrispondente alla totalità delle spese di rappresentanza, di missione e di natura telefonica poste in essere da Mifsud durante il proprio mandato.  Nello specifico, la Procura ha contestato a Matraxia, in quanto inserita nella linea dei vari passaggi procedimentali che hanno condotto al riconoscimento delle spese sostenute dal Presidente Mifsud, di essere responsabile dell’asserito pregiudizio erariale addebitato alla stessa in misura pari ad euro 78.653,95.  Matraxia ha quindi conferito mandato agli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, al fine di dimostrare l’infondatezza delle tesi accusatorie della Pubblica Accusa.

I difensori dell’ex dirigente del CUPA hanno preliminarmente eccepito la prescrizione del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2 l. n. 20/1994, rilevando l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale previsto dalla norma poc’anzi citata.  In particolar modo, a mezzo del richiamo di innumerevoli precedenti della giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione,  Rubino e De Marco Capizzi hanno evidenziato come il termine di prescrizione decorra a partire dal momento in cui l’Amministrazione sia nelle condizioni di conoscere il presunto danno erariale cagionato dai propri dipendenti.

Gli stessi difensori hanno evidenziato come, nel caso di specie, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere l’asserito danno già a partire dal marzo del 2011 quando, su specifica richiesta avanzata dal Comune di Agrigento e dalla Camera di Commercio di Agrigento era stata trasmessa a tali Enti l’elenco completo di tutte le spese posto in essere dal  Mifusd durante la propria presidenza. Inoltre, i difensori di Matraxia hanno articolato difese anche nel merito evidenziando, in particolar modo, la carenza del requisito dell’antigiuridicità della condotta e/o della colpa grave in capo alla propria assistita la quale, non rivestendo la funzione di responsabile del procedimento, non poteva sapere nulla in relazione alla legittimità o meno delle spese del Mifsud.

La Corte dei Conti, con sentenza n. 71/2022, in totale accoglimento delle tesi degli avvocati Rubino e De Marco Capizzi, ha statuito che “l’obbiettiva conoscibilità del danno da parte del CUPA è coincisa con l’effettiva conoscenza della citata documentazione da parte dei soci, avvenuta il 24 marzo 2011 o, per le spese sostenute successivamente, progressivamente dall’effettuazione delle singole spese”, dichiarando prescritto il presunto danno contestato dalla Procura.

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