Il Tar di Bologna ha dato ragione a una giovane donna praticante avvocato di Agrigento, che aveva impugnato dinanzi al Tar la decisione con la quale la commissione esami di avvocato della Corte di Appello di Bologna, pur prendendo atto dello stato di gravidanza a rischio della candidata, ne aveva disposto un breve differimento della seconda prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, incompatibile con il sopravvenuto precario stato di salute della stessa.
Il Tar ha riconosciuto le ragioni di tutela della salute della donna e del nascituro
Il Tar di Bologna, condividendo pienamente i motivi di doglianza fatti valere dai legali dell’aspirante avvocato - Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che ne danno notizia - ha riconosciuto, già in sede cautelare, l’«assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro» e, per l’effetto, ha ordinato all’amministrazione di disporre una seduta di esami suppletiva «in una data compatibile con lo stato di salute della ricorrente». A seguito del provvedimento cautelare del Tar Bologna, la commissione esami ha fissato lo svolgimento della prova orale ad una data perfettamente compatibile con lo stato di gravidanza. Il Tar, nel prendere atto della intervenuta cessata la materia del contendere, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, giacché il differimento dello svolgimento della prova orale è stato disposto solo in seguito all’avvenuta proposizione del ricorso. Per effetto della pronuncia, la candidata potrà sostenere la seconda prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, mentre il Ministero dovrà rifondere alla stessa le spese processuali.
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