La realizzazione di una veranda con vetri scorrevoli non costituisce abuso in quanto non produce volume. È la conclusione alla quale sono giunti i giudici del Tar Sicilia di Palermo che hanno accolto il ricorso presentato da due coniugi, comproprietari di un fabbricato, contro il provvedimento del Comune di Agrigento che aveva annullato la segnalazione certificata di inizio di attività (la cosiddetta Scia) avente ad oggetto la chiusura di «una tettoia» esistente, di pertinenza dello stesso fabbricato in via Vittorio De Sica, nei pressi del Villaggio Mosè.
L'opera compiuta riguardava, in particolare, la perimetrazione con vetri scorrevoli di un terrazzo, connesso e adiacente all'appartamento principale, attività consentita dalla normativa secondo i giudici e non, come indicato nell'atto del Comune, della «chiusura di una tettoia».
Accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Gaetano Caponnetto, quindi, il Tar Sicilia ha ritenuto conforme l'intervento realizzato dalla coppia agrigentina, poiché la veranda con vetri scorrevoli non fa volume. In particolare, il ricorso ha dimostrato come il Comune di Agrigento ha ritenuto, erroneamente, che la chiusura avrebbe «violato la distanza dal confine inferiore a 3 metri prescritta dalla determinazione dirigenziale, facendo così verosimilmente immaginare l'esistenza di un confine con altra proprietà, quando, invece, con strada sterrata di fatto utilizzata esclusivamente dai coniugi».
L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.
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