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Non inquinò con i reflui della molitura, assolto un oleificio di Sciacca

Tribunale di Sciacca

SCIACCA. Il Tribunale monocratico di Sciacca (giudice Fabio Passalacqua) ha assolto il titolare delle “Aziende Agricole Rav srl”, accusato di avere effettuato un’attività non autorizzata di stoccaggio di reflui industriali e di spandimento delle acque di vegetazione generate dalla molitura delle olive del frantoio in contrada Cozzo Tabasi a Sciacca. Il pm aveva chiesto 15.000 euro di ammenda. L’indagine era iniziata nel 2013.

Il tema dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse provenienti dai frantoi rimane al centro dell’interesse dei numerosi oleifici presenti in tutta la Sicilia. “E’ sempre gratificante - dice l’avvocato Giuseppe Brancato, che ha assistito il titolare dell’oleificio - veder riconosciuta da un Tribunale l’oggettiva correttezza dell’operato di un’azienda assistita, che peraltro nel territorio si è sempre contraddistinta per la produzione di prodotti di altissima qualità nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo però dovuto anche ricostruire nel processo l’effettivo stato dei luoghi, attraverso l’ausilio di verifiche strumentali in situ svolte dal consulente della difesa (il geologo Gianvito Graziano), che invece durante le indagini risultavano largamente incomplete”.

Ed è proprio questo il dato rimarcato dal difensore: “Per i titolari di frantoi oleari essere sottoposti ad un processo penale per ipotetiche violazioni del Testo unico ambientale determina sempre un gravissimo nocumento, e sarebbe certamente auspicabile che gli organi preposti alla tutela dell’ambiente svolgessero i propri accertamenti attraverso le opportune indagini strumentali nel contraddittorio con la parte interessata fin dal primo atto di indagine compiuto. Essere sottoposti al modello ‘classico’ del processo penale in casi come questo risulta spesso già una pena per l’imprenditore, considerato peraltro come numerose disposizioni del testo unico ambientale si caratterizzano per riferimenti a dati tecnici contenuti nelle norme extra-penali richiamate, e che rendono spesso essenziale un intervento della difesa dell’ente già in fase di indagine preliminare, anche per consentire una corretta formazione nel contraddittorio delle parti degli elementi di prova che dovranno poi essere valutati dal giudice”.

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