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Camera di commercio occidentale, ricorso al Tar delle associazioni di categoria

AGRIGENTO. Legacoop Agrigento, Confcooperative Unione di Caltanissetta, Confcooperative Unione di Agrigento, Confesercenti Sicilia Area Centro Meridionale, Confesercenti Trapani, CNA di Agrigento, CNA di Trapani, CNA Caltanissetta, rappresentate e difese dall’avvocato Adele Saito hanno depositato il ricorso al TAR per la Sicilia contro la Presidenza della Regione siciliana, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Assessorato Regionale alle attività produttive, e nei confronti della Fiarcom Trapani e della Confimpresa Euromed, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto dell’Assessore regionale delle Attività Produttive del 19 dicembre 2016 n.3676 con cui sono stati ripartiti i seggi dei vari comparti economici del costituendo Consiglio delle Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Secondo i ricorrenti è da ritenersi illegittimo il comportamento serbato dalle Amministrazioni resistenti in quanto connotato da grave violazione della puntuale e chiara disciplina che regolamenta l’elezione dei Consigli Camerali delle Camere di Commercio. Violazione che incide sulla ripartizione dei seggi fra le diverse categorie produttive nella costituzione del Consiglio camerale la cui composizione risulta ineludibilmente alterata ed, in particolare, pregiudica le Associazioni ricorrenti che si vedono non attribuito un seggio ad esse invece spettante ai sensi della normativa richiamata. Innumerevoli criticità sono state poi riscontrate anche in ordine ai dati di rappresentanza delle imprese.

A riguardo si evidenzia che le ricorrenti rappresentano da decenni le imprese del territorio di Agrigento e quelle delle provincie interessate e, nonostante questo, presentano dati di rappresentanza di gran lunghi inferiori ad associazioni di più recente costituzione e con diffusione limitata ad una delle tre provincie tra cui ad esempio la FIARCOM Trapani . Quest'ultima ha avuto ammesse, per tutti i settori cui ha partecipato, ben oltre 4.000 imprese associate (tutte della provincia di Trapani), a fronte di dati INPS CONTRIN che attestano l’iscrizione dei soci pari a zero.

Parimenti è a dirsi per Confimpresa EuroMed che ha avuto ammesse nelle tre province 2.642 imprese associate a fronte di dati Contrin pari a zero, e che oltre a queste con propria dichiarazione ha rinunciato a dimostrare il vincolo associativo di altre 566 imprese. Sempre ad avviso delle ricorrenti associazioni appare chiaro che il comportamento dell’Amministrazione oltre che illegittimo per violazione di puntuali e precise norme in materia è illegittimo per violazione dei più ampi principi - nazionali e sovranazionali - di buon andamento, correttezza, efficacia, efficienza e responsabilità dell’azione amministrativa. La violazione dei summenzionati principi cardine dell’azione amministrativa è resa ancor più evidente dall’inerzia della PA a fronte dell’istanza di annullamento in autotutela che le odierne ricorrenti hanno presentato per invitare l’Amministrazione a porre rimedio alle innumerevoli criticità riscontrate a conclusione della fase procedimentale.

Inoltre, le ricorrenti hanno richiesto il riesame in autotutela dell'assegnazione dei seggi del Consiglio camerale confidando nella ragionevolezza delle argomentazioni sin qui esposte e nell'equilibrio dell'amministrazione procedente e riversandosi, comunque entro il termine massimo previsto dalla legge, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il comportamento della PA resistente viene definito altresì illegittimo in quanto contrario al principio di trasparenza quale manifestazione del principio di imparzialità, buon andamento e legalità dell’azione amministrativa. Infine si, rileva l’altrettanto palese e grave lesione dell’interesse dei ricorrenti, che sarebbe irrimediabilmente compromesso qualora si insediassero soggetti non legittimati; circostanza che non solo lederebbe il diritto delle associazioni e dei loro rappresentanti a rivestire le cariche di consigliere camerale ma, comportando una diversa composizione del Consiglio camerale, inciderebbe sulla elezione gli organi di vertice (Giunta e Presidente) che risulterebbe in tal guisa inevitabilmente condizionata dall’alterato riparto di consiglieri tra le Associazioni rappresentative delle imprese. Pertanto, le associazioni ricorrenti chiedono la sospensione del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, l'annullamento dell’atto impugnato e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale e in subordine, laddove ritenuta matura per la decisione, di introitare la causa per la decisione con sentenza breve.

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