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Revocata informativa a imprenditore di Naro

Emessa dalla Prefettura: «Nel 1992 è andato ad un funerale di una persona uccisa dalla mafia». Il Tar ha accolto il ricorso

NARO. Nel 1992 andò al funerale di un presunto mafioso, ventuno anni dopo la sua ditta si vede notificare un’informativa atipica che comporta la revoca di un’autorizzazione ad eseguire attività estrattiva. D.P., 64 anni di Naro, titolare di una società operativa dal 1996, nel 2013 chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione e gli veniva negata per effetto di un’informativa emessa dall’allora prefetto di Agrigento Francesca Ferrandino. Esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa l'imprenditore apprendeva che l'informativa si fondava in particolare sulla sua partecipazione al funerale di Girolamo Di Gerlando, ucciso il 3 marzo del 1992 in un agguato di mafia in cui restò ucciso pure Marco Balsamo e venne ferito Carmelo Marziano, assassinato in un altro agguato due mesi più tardi. Alcuni pentiti, su tutti Giuseppe Sardino, hanno raccontato il contesto dietro al quale maturò il delitto e indicato in Salvatore Terranova, ucciso sei mesi fa, un componente del commando.

La vicenda, però, non ha portato in tanti anni ad arresti o processi. Per la Prefettura, però, la partecipazione a quel funerale da parte dell’imprenditore di Naro era sintomatica di un possibile condizionamento della sua attività imprenditoriale. Un altro dato che l’allora prefetto di Agrigento sottolineava era la circostanza che nel 2003 un ramo dell’azienda era stato dato in affitto ad una società di cui un socio era stato sottoposto a procedimento penale per imputazioni aggravate dall'intento di favorire un'associazione di stampo mafioso. In seguito, però, era stato assolto. L'imprenditore proponeva allora un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, contro il ministero dell'Interno e l'assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, per l'annullamento.

I legali hanno censurato i provvedimenti impugnati  anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, poiché “dopo l'entrata in vigore del codice antimafia non avrebbe più potuto considerarsi ammissibile un'informativa "atipica” che non obbligava la pubblica amministrazione a recedere dai contratti ma li invitava a valutare. Già in sede cautelare il Tar Sicilia aveva accolto la richiesta cautelare, ordinando al prefetto di Agrigento di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce del nuovo contesto normativo. Nelle more del giudizio il prefetto di Agrigento, in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa dal TAR, ha emesso un'informativa antimafia liberatoria. I giudici, alla luce del provvedimento, nel giudizio di merito hanno dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, accogliendo il ricorso contro il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva che, quindi, potrà riprendere.

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